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Legge di Stabilità 2017 casa: le agevolazioni per gli immobili della nuova Finanziaria

Il governo ha posto tra i pilastri della legge di Bilancio per il 2017, alla ricerca di un rilancio dell’economia e di quell’1% di crescita del Pil programmata nel documento di variazione al Def, gli interventi nell’edilizia, concentrando su di essa gran parte degli investimenti pubblici.

Innanzitutto, è stato confermato l’Ecobonus, con un orizzonte temporale che ora arriva fino al 2021, consentendo di programmare le manutenzioni delle case con tutta calma. La norma prevede la detrazione del 65% del costo, fino a 40.000 euro per appartamento. Per i condomini, la percentuale sale al 70% se gli interventi riguardano il “cappotto”, ovvero l’involucro dell’edificio e al 75% se viene comprovato con certificazione il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Saranno anche previsti controlli a campione. La detrazione viene spalmata, come di consueto, su dieci anni.

Ha un’orizzonte di cinque anni per il recupero, invece, il “sismabonus”, che continuerà a partire dal 50%, ma potrà arrivare fino all’85% (per i condomini, all’80% per abitazioni singole) se gli interventi di miglioramento saranno tali da salire di 2 classi di rischio, secondo le linee guida che metterà  a punto il Ministero delle Infrastrutture. Se si sale di una classe, invece, si potrà recuperare il 75% della spesa (il 70 per abitazioni singole). Anche in questo caso l’agevolazione è “stabilizzata” fino al 2021, sia per i condomini sia per le abitazioni singole. Il tetto di spesa è di
96.000 euro per ciascun anno.

Il “sismabonus” è esteso anche alle seconde case e alle attività produttive che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2 (ad alta pericolosità), ma anche nella zona 3. Tra le spese detraibili rientreranno anche quelle per la classificazione e verifica sismica. Sarà, inoltre, possibile cedere la detrazione sulle parti comuni dei condomini a soggetti terzi. La cifra complessiva prevista per finanziare gli interventi di adeguamento antisismico si aggirano su 1,5 miliardi di euro.

Confermati per il 2017 il bonus per le ristrutturazioni al 50% e quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (dentro le ristrutturazioni), sempre al 50 per cento. Per tutto l’anno prossimo resterà in vigore anche il “bonus mobili” per le giovani coppie(almeno uno dei due deve essere sotto i 35 anni).

Sul fronte dell’edilizia pubblica, inoltre, nella legge di Bilancio ci sono i progetti per lariqualificazione delle periferie. Sono in tutto 120 e valgono 2,1 miliardi (dei quali 1,6 arriveranno dal fondo sviluppo e coesione). E, ancora, sono confermati 7 miliardi in 7 anni per far fronte al dissesto idrogeologico.

Confedilizia ha accolto positivamente il capitolo bonus presente nella manovra, ma ha sottolineato il permanere di criticità sul fronte fiscale. Secondo il presidente Giorgio Spaziani Testa, sarebbe necessaria una riduzione della tassazione sugli immobili ad uso non abitativo (negozi e uffici), “che consentirebbe a un tempo di ridurre l’iniquità di un’imposizione che raggiunge l’80 per cento e di rianimare il commercio”. Le possibili misure individuate sono una cedolare secca sui redditi da locazione non abitativa, l’aumento al 25% (o, al minimo, il ripristino della misura del 15 per cento) della deduzione forfettaria Irpef per le spese, ridotta al 5 per cento con la legge Fornero, un limite di legge alle aliquote Imu-Tasi.

Inoltre vengono richieste misure per gli affitti a canone calmierato e, in particolare, stabilizzazione della cedolare del 10% e, anche in questo caso, limite di legge alle aliquote Imu-Tasi.

 

fonte: Idealista.it

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Legge di Stabilità 2017 casa: le agevolazioni per gli immobili della nuova Finanziaria

Il governo ha posto tra i pilastri della legge di Bilancio per il 2017, alla ricerca di un rilancio dell’economia e di quell’1% di crescita del Pil programmata nel documento di variazione al Def, gli interventi nell’edilizia, concentrando su di essa gran parte degli investimenti pubblici.

Innanzitutto, è stato confermato l’Ecobonus, con un orizzonte temporale che ora arriva fino al 2021, consentendo di programmare le manutenzioni delle case con tutta calma. La norma prevede la detrazione del 65% del costo, fino a 40.000 euro per appartamento. Per i condomini, la percentuale sale al 70% se gli interventi riguardano il “cappotto”, ovvero l’involucro dell’edificio e al 75% se viene comprovato con certificazione il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. Saranno anche previsti controlli a campione. La detrazione viene spalmata, come di consueto, su dieci anni.

Ha un’orizzonte di cinque anni per il recupero, invece, il “sismabonus”, che continuerà a partire dal 50%, ma potrà arrivare fino all’85% (per i condomini, all’80% per abitazioni singole) se gli interventi di miglioramento saranno tali da salire di 2 classi di rischio, secondo le linee guida che metterà  a punto il Ministero delle Infrastrutture. Se si sale di una classe, invece, si potrà recuperare il 75% della spesa (il 70 per abitazioni singole). Anche in questo caso l’agevolazione è “stabilizzata” fino al 2021, sia per i condomini sia per le abitazioni singole. Il tetto di spesa è di
96.000 euro per ciascun anno.

Il “sismabonus” è esteso anche alle seconde case e alle attività produttive che si trovano nelle zone sismiche 1 e 2 (ad alta pericolosità), ma anche nella zona 3. Tra le spese detraibili rientreranno anche quelle per la classificazione e verifica sismica. Sarà, inoltre, possibile cedere la detrazione sulle parti comuni dei condomini a soggetti terzi. La cifra complessiva prevista per finanziare gli interventi di adeguamento antisismico si aggirano su 1,5 miliardi di euro.

Confermati per il 2017 il bonus per le ristrutturazioni al 50% e quello per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (dentro le ristrutturazioni), sempre al 50 per cento. Per tutto l’anno prossimo resterà in vigore anche il “bonus mobili” per le giovani coppie(almeno uno dei due deve essere sotto i 35 anni).

Sul fronte dell’edilizia pubblica, inoltre, nella legge di Bilancio ci sono i progetti per lariqualificazione delle periferie. Sono in tutto 120 e valgono 2,1 miliardi (dei quali 1,6 arriveranno dal fondo sviluppo e coesione). E, ancora, sono confermati 7 miliardi in 7 anni per far fronte al dissesto idrogeologico.

Confedilizia ha accolto positivamente il capitolo bonus presente nella manovra, ma ha sottolineato il permanere di criticità sul fronte fiscale. Secondo il presidente Giorgio Spaziani Testa, sarebbe necessaria una riduzione della tassazione sugli immobili ad uso non abitativo (negozi e uffici), “che consentirebbe a un tempo di ridurre l’iniquità di un’imposizione che raggiunge l’80 per cento e di rianimare il commercio”. Le possibili misure individuate sono una cedolare secca sui redditi da locazione non abitativa, l’aumento al 25% (o, al minimo, il ripristino della misura del 15 per cento) della deduzione forfettaria Irpef per le spese, ridotta al 5 per cento con la legge Fornero, un limite di legge alle aliquote Imu-Tasi.

Inoltre vengono richieste misure per gli affitti a canone calmierato e, in particolare, stabilizzazione della cedolare del 10% e, anche in questo caso, limite di legge alle aliquote Imu-Tasi.

 

fonte: Idealista.it

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Nuovo APE 2015

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Nuovo modello APE 2015. Per l’attestazione prestazione energetica entrano in vigore il 1° ottobre 2015, i 3 decreti attuativi della legge 90, per effetto delle novità introdotte con il d.l. 4 giugno 2013 n. 63 cd. Decreto fare, convertito poi in legge dalla l. 3 agosto 2013 n. 90, contenente la direttiva 2010/31/ue, sulla prestazione energetica degli edifici.
I 3 decreti MISE, circa le nuove linee guida nazionali sulla Certificazione energetica degli edifici, D.M. 26 giugno 2015, sono entrati in vigore dal 1° ottobre 2015 per cui sono stati ridefiniti i limiti di legge che i nuovi edifici e le ristrutturazioni devono rispettare e il nuovo schema delle certificazioni energetiche con il nuovo modello APE 2015, le nuove 10 classi energetiche e nuovo schema di annuncio per gli annunci di vendita e locazione immobili in tema di APE.

SIAPE Nuovo sistema informativo unico APE cos’è e come funziona?
Il SIAPE è il nuovo sistema informativo unificato che dovrà essere utilizzato in tutte le regioni a partire dal 1° luglio 2015. Tale strumento, servirà quindi a contenere tutti i dati relativi all’attestazione di prestazione energetica effettuati, in modo tale da dare alle Regioni la possibilità di svolgere i controlli di qualità sul servizio svolto del certificatore in sede di sopralluogo e compilazione dell’APE.
Il SIAPE quindi servirà per verificare la correttezza dei dati e sulla base di questi, farà attivare accertamenti sulla documentazione APE, il rispetto delle procedure, le congruità delle valutazioni e delle diagnosi, oltre che ovviamente ai calcoli effettuati. A tal fine, l’ENEA entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo alla legge 90, dovrà istituire una banca dati a livello nazionale chiamata Sistema Informativo o SIAPE per la raccolta dati relativi agli APE. Le regioni e le province autonome, dovranno poi entro il 31 gennaio di ciascun anno partire dall’entrata in vigore delle nuove linee guida, inserire i dati APE.
Sempre entro la data del 1° luglio 2015 l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie) dovrà poi adeguare il metodo di calcolo DOCET tendendo conto delle novità e gli aggiornamenti contenuti nel decreto attuativo del nuovo APE 2015.

Dal 1º ottobre 2015 entra in vigore il decreto attuativo dell’articolo 5 del decreto fare, che ha aggiornato il d.lgs 192/2005, introducendo in Italia, la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto, ha quindi aggiornato le linee guida nazionali in ambito energetico che da luglio si applicheranno a tutte le regioni italiane comprese le province autonome che non hanno ancora recepito la direttiva 2010/31/ue. Tali novità, hanno quindi come scopo quello di migliorare la determinazione dei consumi energetici e favorire l’utente a capire meglio il suo consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Nella prima bozza del decreto attuativo della legge 90 è quello che fissa i Requisiti minimi APE 2015 che vengono così definiti:
Nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici: contenuti nelle norme UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4 – Raccomandazione CTI 14/2013 e novità UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione). Tra le nuove modalità di calcolo le più rilevanti sono quelle che riguardano la valutazione ponti termici, periodo di riscaldamento e di raffrescamento, consumo energetico degli impianti di ventilazione, recupero termico con le pompe di calore ecc.
Software e strumenti di calcolo presenti sul mercato, dovranno essere aggiornati e garantire al massimo uno scostamento del 5% rispetto a parametri elaborati con lo strumento nazionale di riferimento, SIAPE. Tale garanzia, sarà fornita attraverso una dichiarazione di conformità del software.
Indici di prestazione energetica per definire la prestazione: EPH – climatizzazione invernale, EPC – climatizzazione estiva, EPW – produzione acqua calda sanitaria, EPV – ventilazione, EPL – illuminazione, EPT – trasporto di persone e cose. Indice di prestazione globale EPgl espresso in kWh/m2 per tutte le destinazioni d’uso è la somma di tutti gli indici.
Le nuove norme APE verranno introdotte in modo graduale per cui sono definiti requisiti diversi in base al tipo di ristrutturazione, se di primo livello o di secondo livello, dove nel primo rientrano interventi per il rifacimento dell’impianto termico dell’intero edifico e nel secondo quelli che possono interessare anche l’impianto termico.
Nuovi metodi di valutazione delle prestazioni energetiche: l’edificio reale soggetto a certificazione APE, viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge 90. Per cui, l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.
Nuova diagnosi energetica in caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale ≥ 100 kW.

I 3 decreti attuativi MISE nuovo APE, contengono le nuove linee guida per l’attestato di prestazione energetica degli edifici e un nuovo schema di annuncio per gli Annunci di vendita e locazione degli immobili, al fine di rendere uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.
Il nuovo modello APE 2015 dal 1° ottobre sarà uguale per tutte le regioni di Italia e dovrà contenere i seguenti dati:
Prestazione energetica globale: con indici di energia primaria totale che non rinnovabile.
Classe energetica calcolata attraverso l’Indice di prestazione globale EPgl espresso in kWh/m2 .
Qualità energetica del fabbricato espressa attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva.
Requisiti minimi di efficienza energetica.
Emissioni di anidride carbonica e energia esportata.
Raccomandazioni su come migliorare l’efficienza energetica con interventi ad hoc più importanti e convenienti dal punto di vista economico, operando la distinzione tra interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.
Informazioni su diagnosi e incentivi.
Per quanto riguarda le nuove classi energetiche nel nuovo modello APE, queste diventano 10 e sono calcolate sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio EP gl,nr che va confrontato con la scala di classi dell’edificio di riferimento EPgl, nren (2019/21) dotato quindi di tecnologie impiantistiche standard e i requisiti minimi di legge. Ogni classe energetica è espressa in lettere dove la G rappresenta il maggior consumo energetico e la lettera A il minor consumo mentre il numero affiancato alla lettera, rappresenta il livello di prestazione energetica dove 1 è il livello più basso della classe A, per cui significa che l’Edificio è ad energia quasi zero. Inoltre per ogni scala di classe energetica, è stato inserito il requisito minimo che l’edificio avrebbe nel caso fosse una nuova costruzione conforme ai nuovi requisiti minimi in vigore al momento della compilazione e rilascio APE.
Quali dati contiene il nuovo APE 2015? Quali sezioni? Nel nuovo modello di attestazione prestazione energetica le prime due pagine sono riservate alle informazioni relative alla qualità dell’involucro dell’edificio e dei suoi impianti, agli interventi che potrebbero essere effettuati per migliorare la prestazione al fine di abbassare i consumi e gli eventuali costi. Nelle pagine seguenti del nuovo APE si trovano invece le informazioni più tecniche come ad esempio i dati generali e identificativi del fabbricato, la tipologia d’uso e la prestazione energetica globale. In quest’ultima sezione è riportato appunto l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato in base ai servizi energetici presenti e gli impianti, la cui prestazione energetica è espressa anche con apposite emoticon per far facilitare l’utente non del settore a comprendere meglio tale presentazione. Nella sezione Raccomandazioni del modello APE sono invece riportati tutti gli interventi che dovrebbero essere effettuati dall’utente per migliorare la prestazione energetica dell’edificio oggetto della attestazione mentre la sezione dati tecnici riporta i dati dell’immobile in cui è stata effettuata la valutazione e la diagnosi. La sezione Certificatore, sopralluogo e software APE, invece sono indicati i dati del professionista che ha effettuato e redatto l’attestato, la data del sopralluogo e il tipo di software utilizzato per i calcoli che ricordiamo deve essere provvisto di dichiarazione di conformità.

fonte: guidafisco.it

SANZIONI:

il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l’A.P.E. senza rispettare i criteri e le metodologie richieste è punito con una sanzione da 700,00 euro a 4.200,00 euro;
il direttore dei lavori che non ha presentato al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’A.P.E., prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione da 1.000,00 a 6.000,00 euro;
il costruttore o il proprietario che non provvede a fornire un A.P.E. per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con la sanzione da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro;
il proprietario che in caso di vendita di edifici o di unità immobiliari non fornisce l’A.P.E. è punito con la sanzione da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro;
il proprietario che nel caso di nuovo contratto di locazione di edifici o di unità immobiliari non possiede l’A.P.E. è punito con la sanzione da 300,00 euro a 1.800,00 euro;
in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro.

fonte: finanzaeinvestimenti.it

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Decreto Sblocca Italia – le misure che interessano la compravendita

Il Decreto Sblocca Italia, approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri, ha apportato alcune importanti novità che agevolano l’acquisto di case,

Nello specifico:

1) Sconto fiscale per chi compra per mettere a reddito: è previsto uno sconto pari al 20% del valore dell’immobile sull’Irpef per chi acquisti un immobile di nuova realizzazione o completamente ristrutturato, se l’abitazione venga destinata ad essere affittata a canone concordato per minimo 8 anni.

2) Sconto TASI per cittadini virtuosi: i vari comuni possono decidere di concedere uno sconto sulla TASI a gruppi di cittadini (abitanti di un certo fabbricato o strada, piazza, isolato ecc.) o commercianti, se questi intervengono nella manutenzione o riqualificazione di uno spazio pubblico.

3) Semplificazione ristrutturazioni: Per avviare i lavori di ristrutturazione di una casa, sarà sufficiente una semplice comunicazione, anziché dover richiedere l’autorizzazione (S.C.I.A. anziché D.I.A.).Questa misura in realtà estende a livello nazionale ciò che già si verificava a Firenze.

 

Vengono invece rimandati alla Legge di Stabilità la conferma degli Ecobonus per il 2015 e la definizone del Regolamento Edilizio Unico.

 

ReStyle immobiliare

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